È la conclusione della Commissione europea nella comunicazione sulla politica della concorrenza e la crisi del settore finanziario Secondo l’esecutivo europeo, sebbene la valutazione dell’aiuto dovrebbe seguire i criteri generali della disciplina sul salvataggio e la ristrutturazione, le attuali circostanze possono consentire l’approvazione di misure eccezionali e misure di salvataggio che siano suscettibili di estendersi oltre i sei mesi.La Commissione europea, come preannunciato in occasione del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, ha pubblicato un documento recante le linee guida per l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato alle misure adottate in relazione alle istituzioni finanziarie nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria globale. Tale documento costituisce ora il framework di riferimento per valutare la compatibilità degli schemi di ricapitalizzazione e garanzia e i casi di applicazione di tali schemi potranno essere valutati rapidamente. Il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese Nella sua Comunicazione la Commissione prende le mosse dalla considerazione che normalmente gli aiuti di Stato destinati alle singole imprese in difficoltà vengono esaminati alla luce dell’articolo 87, par. 3, lett. c), del Trattato CE e delle direttive comunitarie in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà che, pur avendo natura di indicazioni orizzontali, prevedono specifici criteri applicativi per il settore finanziario. Tuttavia, la gravità della crisi che investe attualmente i mercati finanziari e il possibile ed effettivo impatto sull’economia complessiva degli Stati membri, hanno fatto sì che la Commissione si risolvesse ad ammettere la deroga prevista dall’articolo 87, par. 3, lett. b), del Trattato Ce, Secondo tale regola possono essere considerati compatibili gli aiuti che mirano a rimediare a un grave disturbo dell’economia di uno Stato membro. In effetti, come per tutte le deroghe in materia di aiuti di Stato tale disposizione viene, per giurisprudenza e per prassi, interpretata in maniera molto restrittiva. Tale deroga sarà, dunque, applicata in particolare agli schemi generali, ma non per questo saranno esclusi gli aiuti ad hoc. Le misure eccezionali e gli interventi di emergenza Pertanto, sebbene la valutazione dell’aiuto dovrebbe seguire i criteri generali della disciplina sul salvataggio e la ristrutturazione, le attuali circostanze possono consentire l’approvazione di misure eccezionali come gli interventi di emergenza strutturale, a protezione dei diritti dei terzi (come i creditori) e misure di salvataggio che siano suscettibili di estendersi oltre i sei mesi. Resta però implicito, secondo la Commissione, che il ricorso alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) CE, non possa essere esperito in via di principio in situazioni di crisi di altri singoli settori in assenza di un rischio comparabile che possa avere un impatto sull’economia dell’intero Stato. Anche per quanto riguarda il settore finanziario sarà possibile ricorrere a tale deroga soltanto in circostanze effettivamente eccezionali in cui sia messo a rischio l’intero funzionamento dei mercati finanziari. Il ricorso a tale deroga, in ogni caso, sarà possibile solo fino a quando perdurerà lo stato di crisi che ne giustifica l’applicazione. Pertanto, secondo la Commissione un elemento necessario per la compatibilità di qualsiasi schema generale è che gli Stati membri lo rivedano ogni 6 mesi ed informino la Commissione dei risultati cui tale revisione ha condotto. Le cause del dissesto Inoltre, nel concedere tali aiuti gli Stati dovranno porre particolare attenzione alle cause del dissesto finanziario, restando così escluse dall’applicabilità dei principi enunciati nella Comunicazione tutte quelle situazioni di crisi determinate da fattori endogeni, cioè estranei allo shock finanziario che sta travolgendo i mercati mondiali. Interventi mirati e proporzionati Infine, in ossequio ai principi generali che guidano la Commissione nell’esame delle misure agevolative adottate dagli Stati membri, anche nel caso degli aiuti adottati per ovviare allo stato di crisi del settore finanziario gli interventi dovranno essere ben mirati, proporzionati e tali da ridurre al minimo gli effetti di spillover. Molto brevemente, le tipologie d’intervento a favore delle istituzioni finanziarie previste nella Comunicazione sono: garanzie a copertura delle passività, ricapitalizzazione, liquidazione controllata nonché altre forme di sostegno alla liquidità. La Commissione europea ha assunto l’impegno ad esaminare celermente le misure sottoposte al suo vaglio da parte degli Stat, se necessario entro 24 ore e durante il fine settimana, sì da garantire al contempo cooperazione agli Stati stessi e certezza del diritto sulla compatibilità delle misure adottate. Nonostante, infatti, l’applicazione della deroga per lo stato di crisi, gli Stati non possono comunque applicare i provvedimenti di sostegno senza la preventiva approvazione da parte della Commissione. La funzione delle linee guida Le guideline, infatti, sono finalizzate all’applicazione delle regole del Trattato e non paiono, invece, aver introdotto nuovi margini di flessibilità rispetto ai limiti posti dalla normativa comunitaria, posto che l’accesso agli aiuti deve restare temporaneo e applicabile in circostanze del tutto eccezionali. A prescindere da tali considerazioni, la comunicazione può costituire uno strumento adeguato nell’attuale contesto di crisi dei mercati finanziari; essa infatti, ricalcando, almeno nell’approccio, la disciplina comunitaria per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ne riadatta i contenuti tenendo conto proprio della odierna situazione di crisi, per garantire agli Stati membri la possibilità di agire sì con un margine di flessibilità, ma sempre all’interno di un framework normativo dai contorni ben delineati. Gli aiuti autorizzati In tal modo, la Commissione pare aver applicato piuttosto che derogato alle regole del Trattato, in considerazione della previsione contenuta nell’articolo 87, par. 3, lett. b) del Trattato, che ammette la possibilità di autorizzare taluni aiuti in caso di "grave turbamento dell’economia di uno Stato". A tale proposito, nelle conclusioni del Consiglio europeo si legge che nel settore dei mercati finanziari, e limitatamente a esso, la Commissione è invitata ad applicare in maniera rapida e flessibile le norme sugli aiuti di Stato, sottolineando però, il carattere eccezionale delle circostanze e enfatizzando la necessità di "continuare ad applicare i principi del mercato unico e del regime degli aiuti di Stato". Le autorizzazioni recenti La Commissione ha autorizzato, di recente, sulla base di queste linee guida, regimi di aiuto di Stato introdotti da taluni Stati membri a favore del settore finanziario in crisi. In particolare, nelle ultime settimane la Commissione ha esaminato la compatibilità col Trattato Ue delle agevolazioni istituite in Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Spagna (in tutto, 15 misure; inoltre, altre 15 sono ancora sotto esame, tra cui le misure adottate dall’Italia con il recente decreto legge del 9 ottobre, notificato all’Esecutivo comunitario il 17 ottobre scorso). Tali aiuti sono rivolti ora al salvataggio della singola impresa finanziaria, ora al mercato finanziario nel suo complesso. In generale, le misure introdotte sono destinate a stabilizzare i mercati finanziari, fornendo adeguata liquidità alle istituzioni finanziarie e costituiscono, a parere della Commissione, dei mezzi sufficienti per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, evitando allo stesso tempo indebite distorsioni della concorrenza. A tal fine, tutti i pacchetti presentati dagli Stati membri sono limitati nel tempo e nella portata e prevedono garanzie adeguate per ridurre al minimo le distorsioni del mercato.
di Agata Sardo e Maria Serena Troni